Country:
Italy Italy
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato
sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità,
l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari
a tale scopo
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.
TITOLO
III
RAPPORTI ECONOMICI
Art.
36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera
e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art.
37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore [31].
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità
di retribuzione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 22
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